Servizio mensa a scuola: per il T.A.R. Lazio l’autorefezione è un diritto

Servizio mensa a scuola: per il T.A.R. Lazio l’autorefezione è un diritto
27 Gennaio 2020: Servizio mensa a scuola: per il T.A.R. Lazio l’autorefezione è un diritto 27 Gennaio 2020

Con la sentenza n. 14368/2019, il T.A.R. Lazio, Sezione III-bis, si è pronunciato in tema di diritto all’autorefezione a scuola.

Nel caso di specie, i genitori di una bambina avevano impugnato una circolare scolastica, nonché il Regolamento di Istituto, in quanto tali atti obbligavano tutti gli allievi della scuola che avevano optato per il “tempo pieno” (comprensivo del tempo mensa e dopo mensa) ad usufruire del servizio mensa comunale.

In particolare, i ricorrenti lamentavano che, nonostante avessero comunicato in più occasioni di non volersi avvalere del servizio mensa per la figlia, a quest’ultima era stato comunque forzatamente somministrato il pasto fornito dalla ditta di ristorazione e vietato di consumare invece quello da loro preparato in appositi contenitori termici ed ermetici.

A sostegno delle proprie ragioni, i ricorrenti hanno richiamato sia i principi affermati nella giurisprudenza civile, sia quelli enunciati nella Convenzione dei diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989 e recepita in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176.

In particolare, secondo i ricorrenti, la scelta dell’autorefezione a scuola costituirebbe esplicazione del diritto all’autodeterminazione nelle scelte alimentari di cui all’art. 32 della Costituzione, tutelato anche dall’art. 28 comma 2 della Convenzione di New York, per il quale “gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione”.

L’amministrazione scolastica, costituitasi in giudizio, respingeva invece la tesi dei ricorrenti, richiamando le motivazioni adottate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 20504 del 30.07.2019, secondo cui “un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all'autorefezione individuale, nell'orario della mensa e nei locali scolastici, non è configurabile e, quindi, non può costituire oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario, in favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, i quali possono esercitare diritti procedimentali, al fine di influire sulle scelte riguardanti le modalità di gestione del servizio mensa, rimesse all'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dei principi di buon andamento dell'Amministrazione pubblica”.

Tuttavia, il Tar del Lazio, ponendosi in controtendenza rispetto a quanto stabilito dalla Cassazione, ha ritenuto fondato il ricorso presentato dai genitori della bambina.

Il Collegio, infatti, ha ritenuto di condividere i principi affermati nella sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1049/2016 che, dagli artt. 5 e 7 del D.lgs. n. 59/2004, evince il principio secondo cui “il diritto all'istruzione primaria non corrisponde più al solo diritto di ricevere cognizioni, ma coincide con il diritto di partecipare al complessivo progetto educativo e formativo che il servizio scolastico deve fornire nell'ambito del "tempo scuola in tutte le sue componenti e non soltanto a quelle di tipo strettamente didattico, ragion per cui il permanere presso la scuola nell'orario della mensa costituisce un diritto soggettivo perfetto proprio perché costituisce esercizio del diritto all'istruzione così come delineato”.

Pertanto, il “tempo mensa”, rappresentando un essenziale “momento di condivisione, di socializzazione, di emersione e valorizzazione delle personalità individuali, oltre che di confronto degli studenti con i limiti e le regole che derivano dal rispetto degli altri e dalla civile convivenza”, è a tutti gli effetti “tempo scuola”.

Al contrario, “il servizio mensa, non può dirsi invece strettamente qualificante il servizio di pubblica istruzione e, pertanto, va tenuto distinto dal concetto di tempo mensa”.

Inoltre, il servizio di ristorazione scolastica previsto dal d.m. 31 dicembre 1983 è un servizio facoltativo sia per l'Ente locale, che è libero anche di non erogarlo, sia per l’utenza, che è altrettanto libera di non avvalersene, come è stato stabilito anche di recente dal D.lgs. n. 63/2017.

Pertanto, l’autorefezione costituisce un diritto soggettivo perfetto, esplicazione del diritto costituzionale alla scelta alimentare tutelato dagli articoli 2 e 32 Cost., che può essere limitato dall’Istituzione scolastica solo per ragioni superiori, di prevenzione igienico – sanitaria.

Nel caso di specie, però, la restrizione praticata dalla Scuola attraverso i provvedimenti impugnati non corrispondeva “ai canoni di idoneità, coerenza, proporzionalità e necessarietà rispetto all’obiettivo - dichiaratamente perseguito - di prevenire il rischio igienico-sanitario”.

Per tali ragioni, il T.A.R. Lazio ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati, con conseguente riconoscimento del diritto della minore ad essere ammessa a consumare i propri pranzi di preparazione domestica nel locale refettorio.

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